I pre-accordi Stato-Regioni sulla autonomia sono privi di validità

Questa l’opinione dell’Assessore alla Autonomia ed alla Cultura della Region Lombardia prof. Stefano Bruno Galli, espressa nel corso di un interessante convegno in videoconferenza organizzato dai giovani della Lega sul tema “Il regionalismo differenziato, la Via Lombarda” lo scorso 14 Aprile ed al quale chi scrive ed un altro collega abbiamo preso parte, insieme a circa una novantina di altri appassionati all’argomento, ponendo, come altri interlocutori in chat, alcune domande al prof. Galli al termine del suo intervento durante il quale l’Assessore ha ripercorso le tappe che fino ad ora purtroppo non hanno portato a nulla di quanto chiesto da 3 milioni di cittadini lombardi con il referendum del 22 ottobre 2017.

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Prof Galli ma cosa è rimasto degli unici accordi formali, che ha dimenticato di citare, firmati tra Governo e Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) del 28 febbraio 2018 dove, oltre a cinque competenze, venivano definiti i principi che avrebbero dovuto spesare l’Autonomia (spesa storica, costi standard, spostamento di una quota tributaria)?

A tal proposito la risposta dell’Assessore è stata netta. non ha volutamente citato gli accordi, perché tali accordi, firmati alla vigilia delle elezioni regionali e politiche del 4 marzo 2018, essendo preliminari erano privi di validità rispetto a quelli veri (che però ancora non esistono). In relazione a tali accordi preliminari vi sono stati, più volte, approcci critici, le cinque competenze affrontate non erano assolutamente declinate, anzi, in quel frangente era stato il Governo Gentiloni a prendere in giro la Lombardia, riconoscendo alla Lombardia come al Veneto e all’Emilia Romagna delle competenze che già avevano. Quindi bisognava entrare di più nel merito e anche sui principi che avrebbero configurato l’autonomia, spesa storica, costi standard, spostamento dell’aliquota tributaria…..su questi temi la pesante polemica dei mesi scorsi imporrà di ricominciare da zero.

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il prof. Galli nel corso della videoconferenza

Professore, non ho mai sentito la parola sussidiarietà. Non è fondamentale per evitare di passare da un centralismo statale ad un centralismo regionale?

Anche in questo caso la risposta del prof. Galli si è dimostrata decisa confermando di non aver parlato della sussidiarietà perché  il principio su cui si fonda è quello della gerarchia dei poteri. Tale principio presuppone la delega dei poteri all’organo più vicino al cittadino con la conseguenza di dover prevedere l’esistenza di poteri sovraordinati l’uno all’altro ovvero il principio di sussidiarietà si regge su una concezione gerarchica dei poteri che è ciò che qualsiasi autonomista e/o federalista vero dovrebbe non accettare.

Purtroppo non è stato possibile approfondire quest’ultimo punto di grande interesse ovvero la responsabilizzazione delle istituzioni più vicine al cittadino, e quindi i Comuni. Secondo Treccani infatti “La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (a livello subnazionale, Stato-regioni-autonomie locali) ed esprime la modalità d’intervento – sussidiario – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi.

Tale principio è sancito dall’art. 118 della Costituzione che al primo comma testualmente recita “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”

L’articolo 118 della Costituzione è parte integrante degli impegni della Regione Lombardia nella delibera X/1645 del 7 Novembre 2017, che aveva come oggetto “RISOLUZIONE CONCERNENTE L’INIZIATIVA PER L’ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.” ovvero la delibera attraverso la quale il Consiglio regionale dava mandato al Presidente della Regione (allora Roberto Maroni) a trattare con il Governo per l’attribuzione di maggiori forme di autonomia a valle dell’esito positivo del Referendum del 22 Ottobre precedente.

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estratto dell’ultima pagina della delibera X638 della Regione Lombardia

Come si legge “La Regione si impegna altresi, a favorire la completa attuazione dell’art. 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà….”.

Ora, una domanda ci sorge spontanea. Il prof. Galli, che fu tra i padri del Referendum e che fu naturalmente presente in Aula quando fu votata la risoluzione X/1645, ora non riconosce alcuna validità ai pre-accordi che a seguito di quella risoluzione furono firmati da Maroni, Zaia, Bonaccini, presidenti delle tre Regioni con il Governo Gentiloni il 28 Febbraio 2018.

Inoltre il prof. Galli ci dice che un autonomista o federalista dovrebbe rigettare il principio di sussidiarietà che la stessa risoluzione impegnava la Regione a rispettare.

Sicuramente questi punti richiedono un approfondimento con l’Assessore alla Autonomia della Regione, necessario visto il breve tempo di una risposta in videochat. Lo invitiamo quindi ad una chiacchierata su NordNotizie dove avrà tutto lo spazio per commentare meglio questi punti e per rispondere anche all’ultima domanda che gli avevamo posto ma alla quale purtroppo non ha avuto il tempo di rispondere “Professore, ultima domanda, parlando di Autonomia scolastica (una delle materie chieste dalla Regione), il Ministro in quota Lega si era opposto allo spostamento delle competenze ad esclusione di ciò che riguardava i dirigenti scolastici. Non è strano?”

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Gianantonio Bevilacqua, giornalista pubblicista dal 1998 Ordine dei Giornalisti - Regione Lombardia. , Esperto di difesa e politica

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